Codice in materia di protezione dei dati personali

Loris Tissino

28 marzo 2012

La cosiddetta "Legge sulla privacy"

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), noto anche come "Legge sulla privacy", prevede l'obbligatorietà di alcune misure di sicurezza per tutte le organizzazioni (e, in alcuni casi, anche per i privati cittadini) che trattano dati personali.

Quelli che seguono sono solo degli appunti veloci e non pretendono di essere corretti, completi, esaustivi ed aggiornati.

Principio di necessità

È necessario ridurre al minimo i dati personali e identificativi. (vedi art. 3)

Dati personali

I dati personali sono tutti quelli che riguardano le persone (fisiche e giuridiche) e/o che ne consentono l'identificazione. Particolare importanza e necessità di tutela hanno i dati sensibili e quelli giudiziari. (vedi art. 4)

Sanzioni

Un'organizzazione che non rispetta la normativa è soggetta a due tipi di conseguenze giuridiche:

Soggetti coinvolti

In un'organizzazione, i soggetti coinvolti sono:

I responsabili vengono nominati, gli incaricati e gli amministratori vengono designati (ma per questi ultimi la designazione deve essere individuale).

Istruzioni operative

Le istruzioni operative date agli incaricati comprendono informazioni su:

Possono essere generiche, per aree omogenee di trattamento (es. per tutti gli incaricati di un determinato settore/ufficio).

Misure minime di sicurezza

Le misure minime di sicurezza sono stabilite:

Obblighi di sicurezza

È necessario ridurre al minimo (art. 31) i rischi di:

La diligenza richiesta dipende da:

Misure minime

Le misure minime di sicurezza (art. 4, comma 3, lettera A) sono di tipo: